“Si te “roba” un beso no es delito. Feliz San Valentin”. L’ironico e discutibile tweet della Policia Nacional spagnola dello scorso quattordici febbraio, oggi potrebbe configurarsi, secondo la giurisprudenza italiana, come un concorso morale nel reato di violenza sessuale disciplinato dall’art. 609 bis del codice penale. A confermare la decisione della Corte d’Appello di Roma, che ha qualificato come tentativo di violenza sessuale il gesto di un bacio sulla guancia prima che la persona offesa potesse divincolarsi, è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza 13940/2016.
La legge di riforma del 1996 introducendo il delitto di violenza sessuale, andava ad abrogare le precedenti condotte criminose di violenza carnale e atti di libidine violenta, creando una norma onnicomprensiva delle due precedenti condotte.
Questa scelta del legislatore ha portato ad una evoluzione giurisprudenziale tendente, mediante una interpretazione estensiva, all’ampliamento del novero dei comportamenti censurabili come violenze sessuali. Se inizialmente l’orientamento era più restrittivo, col passare del tempo si è arrivati a considerare come condotte criminose: la toccatina repentina ed insidiosa (Cassazione penale, sez. III, sentenza 12.06.2007 n. 22840); una toccata fugace al seno di una donna in topless (Cassazione penale, sez. III, sentenza 22.05.2007 n. 19718); infilare la mano nella maglietta ed iniziare ad “accarezzare la schiena spingendo la mano sotto l’ascella verso il seno, in contrasto con la volontà del soggetto passivo” (Cassazione penale, sez. III, sentenza 29.01.2008 n. 4538). Fino a considerare come violenza, dapprima il bacio sulla bocca, e come tentativo – con la sentenza menzionata – anche il bacio sulla guancia, prescindendo, in quest’ultimo caso, disinteressamento di qualsiasi zona erogena del corpo della vittima, cioè zona che stimolata può provocare l’eccitamento sessuale.
Per la vertità tale orientamento non è del tutto nuovo. Già in passato la Corte, con sentenza del 21 Gennaio 2013 Cass. Pen., Sez. III, 26.9.2012 (dep. 15.11.2012), n. 44480, aveva ribadito che anche il mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio – nel caso di specie sulla guancia – integra il delitto di violenza sessuale, posto che tra gli atti suscettibili di concretizzare il reato de quo possono essere ricompresi anche quelli rapidi ed insidiosi, riguardanti zone erogene su persona non consenziente.
Attenzione quindi per chi volesse rubare un bacio.
Federico Melis