La modifica, che entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, libertà dei mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”, ed eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la nuova versione dell’articolo 35 del Codice deontologico, in tema di dovere di corretta informazione.
La nuova norma liberalizza l’utilizzo di nuovi mezzi comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni“, ed elimina ogni riferimento specifico alla disciplina dei soli siti web.
In altre parole, «qualsiasi mezzo è ammesso (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché la informazione rispetti i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale».