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EMERGENZA CORONAVIRUS: MISURE A SOSTEGNO DELL’AGRICOLTURA

5 Aprile 2020Autore: admin

emergenza coronavirus: misure a sostegno dell’agricoltura

PREMESSA

Il presente vademecum è stato realizzato dallo studio legale OfficinaLex di Viterbo, a cura di Guglielmo Ascenzi  e Giulia Gradellini.

L’obiettivo è quello di offrire una panoramica degli strumenti a sostegno delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori subordinati facenti parte del comparto agricolo.

Alla luce dei recenti decreti governativi generati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, si cercherà di analizzare le misure adottate a tutela del settore agricolo e agroalimentare della Regione Lazio. Tutto ciò con riserva di poter ovviamente integrare e precisare gli interventi con i successivi eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari.

 

  1. Cassa integrazione ordinaria_ 2
  2. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole_ 4
  3. Cassa integrazione in deroga_ 6
  4. Indennità una tantum in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato_ 8
  5. Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola_ 8
  6. Moratoria straordinaria a favore delle micro, piccole e medie imprese_ 8
  7. provvedimenti straordinari ismea_ 9
  8. Istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro­­­ ___________10
  9. Aumento del Fondo per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone indigenti  10
  10. Aumento della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC – Accelerazione dei pagamenti da parte di AGEA_ 11
  11. Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro per il florovivaismo e il lattiero – caseario_ 11
  12. Procedure semplificate per l’accesso al carburante agricolo_ 12
  13. Finanziamenti INAIL a fondo perduto per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli 13
  14. ENPAIA – Sospensione dei termini degli adempimenti contributivi per gli addetti e impiegati in agricoltura, nonché per i periti agrari e agrotecnici 14
  15. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi 15

 

  1. Cassa integrazione ordinaria

L’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO).

Datori di lavoro destinatari: potranno accedere alla CIGO esclusivamente le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 10 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148).

Lavoratori destinatari: lavoratori agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 23 febbraio 2020. Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

Durata del trattamento: 9 settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 – 31.8.2020.

Preventivo utilizzo di ferie e permessi:  per l’accesso alla CIGO non è richiesto il previo utilizzo di ferie da parte dei lavoratori interessati; l’INPS non richiederà all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo. (messaggio INPS n. 3777/2019).

Procedura per richiedere la CIGO: le domande per la CIGO devono essere trasmesse  all’ INPS con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

ATTENZIONE: Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il dies a quo coincide con la data del 23 marzo 2020 (messaggio INPS n. 1321/2020). Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data del 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie ed è quindi individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Esempio 1

– periodo CIGO richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020 à termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

Esempio 2

– periodo CIGO richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020 à termine di presentazione dell’istanza: 31/7/2020

Esempio 3

– periodo CIGO richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020 à termine di presentazione dell’istanza: 31/8/2020

Esempio 4

– periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020 à termine di presentazione dell’istanza: 30/9/2020

Semplificazioni istruttoria CIGO con causale “COVID-19 nazionale”:

  1. a) Inapplicabilità dell’articolo 11 del D.lgs n. 148/2015: le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. b) Non è prevista la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. c) Deroga all’art.14 del d.lgs. n. 148/2015 e cioè alle tempistiche in materia di obbligo di informazione preventiva alle prescritte rappresentanze sindacali aziendali e territoriali nonché ai termini temporali di esaurimento della procedura di consultazione sindacale, che potrà svolgersi anche in via telematica.

L’unico termine da rispettare è lo svolgimento della fase sindacale entro 3 giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo.

Ulteriori deroghe: a) l’intervento di CIGO  con causale “COVID-19 nazionale”  non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015. b) Il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per la durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili (art. 4 e art. 12 comma 5 del D.lgs n. 148/2015), pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti indicati. c) Un’ azienda può richiedere CIGO per “COVID-19 nazionale” anche se ha già in corso o presentato un’altra domanda per integrazione salariale con diversa causale. Il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Modalità  di pagamento CIGO e importo: l’azienda ha la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; le aziende potranno chiedere il pagamento diretto all’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

I lavoratori possono richiedere alla propria banca l’anticipazione della CIGO.

Il trattamento di integrazione salariale CIGO ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

 

  1. Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole

L’articolo 8 della legge n. 457/1972 prevede la concessione della Cassa Integrazione Salariale Operai dell’Agricoltura (CISOA) per intemperie stagionali o per “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”: in tale previsione rientra a pieno titolo la sospensione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per motivare le richieste dovute alla situazione emergenziale in corso, è stata istituita un’apposita causale denominata “COVID-19 CISOA”.

Datori di lavoro destinatari: alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura.

La normativa si estende anche a:

– amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione (limitatamente al personale operaio con contratto di diritto privato);

– imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione;

– consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento relativamente alle attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e

somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

– imprese che provvedono alla cura e protezione della fauna selvatica e all’esercizio controllato della caccia (guardiacaccia e guardiapesca);

– imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto;

– imprese che svolgono attività di acquacoltura, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto (legge 5 febbraio 1992, n. 102).

Lavoratori destinatari: i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché gli apprendisti di cui all’articolo 2 del D.lgs n. 148/2015, che abbiano effettuato almeno 181 giornate lavorative presso la stessa azienda e i soci di cooperative agricole che prestano attività retribuita come dipendenti e quindi inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con previsione dell’instaurazione con la cooperativa di un rapporto di lavoro di almeno 181 giornate lavorative annue retribuite.

Durata trattamento: La CISOA ha una  durata massima di 90 giorni nell’anno solare per lavoratore.

Procedura per richiedere la CISOA:  la domanda di integrazione salariale con causale “COVID-19 CISOA” deve essere inoltrata all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. Acquisita la domanda, la struttura INPS deve verificare che non sia stato superato dal lavoratore beneficiario il limite di 90 giornate di fruizione della CISOA nell’anno.

La concessione della prestazione è di competenza della Commissione provinciale di cui all’articolo 14 della L. n. 457/1972. Il Direttore della sede INPS competente trasmette in via telematica le domande compiutamente istruite a ciascuno dei componenti della Commissione provinciale, i quali possono formulare il proprio parere comunicandolo al Direttore stesso tramite posta elettronica.

Il parere dei componenti della Commissione deve essere formalizzato con le predette modalità entro il termine perentorio di 20 giorni dall’invio telematico delle domande da parte del Direttore di Sede. Nel caso di decorso del termine di 20 giorni senza pronunciamento, il parere si intende favorevolmente reso.

Attenzione: qualora un’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di 90 giornate fruibili per CISOA, questa potrà richiedere la tutela della cassa integrazione in deroga (CIGD – vedi infra paragrafo 3).

Modalità  di pagamento CISOA e importo: l’azienda ha la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; le aziende potranno chiedere il pagamento diretto all’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

I lavoratori possono richiedere alla propria banca l’anticipazione della CISOA.

Il trattamento di integrazione salariale CISOA ammonta all’80% della retribuzione media giornaliera corrisposta nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa decurtata del 5,84% (pari al contributo previsto per gli apprendisti).

 

  1. Cassa integrazione in deroga

Lo strumento della Cassa Integrazione in deroga è stato previsto dall’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e si tratta di un trattamento di integrazione salariale in deroga (c.d. CIGD) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020.

I criteri di utilizzo della CIGD sono stati disciplinati dall’Accordo quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali regionali del 24 Marzo 2020.

Datori di lavoro destinatari: potranno richiedere la CIGD tutti i datori di lavoro del settore agricolo, anche quelli con un solo dipendente.

Lavoratori destinatari: lavoratori agricoli già assunti alla data del 23 febbraio 2020.

Per gli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo determinato (detti anche braccianti agricoli o giornalieri di campagna), l’intervento di CIGD può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.

Durata del trattamento: Il trattamento di CIGD, per i lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.

Il trattamento di CIGD è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e durante il periodo di integrazione salariale ai lavoratori beneficiari è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Preventivo utilizzo di ferie e permessi:  per l’accesso alla CIGD non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi dei lavoratori interessati.

Procedura per richiedere la CIGD: l’azienda agricola che intende accedere alla CIGD deve inviare, direttamente o per il tramite dell’Associazione datoriale o professionista cui conferisce  il mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale, utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando – nel modulo scaricabile – la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23 febbraio 2020.

Le domande che dovranno essere stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti – sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la casella di posta elettronica certificata: areavertenze@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene istruita dalla Regione Lazio secondo l’ordine cronologico di arrivo e entro 48 ore dall’autorizzazione viene trasmessa all’INPS per il relativo pagamento la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all’art 22 del D.L. 18/2020 e del  relativo decreto di riparto.

Accordo sindacale: l’informazione e la consultazione sindacale può avvenire anche in via telematica adottando una  procedura semplificata. L’azienda o l’associazione datoriale, successivamente alla data  del 24 marzo 2020, dà informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative per l’avvio dell’esame congiunto. La procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni successivi a quelli della comunicazione preventiva.

La sottoscrizione dell’accordo sindacale si considera avvenuta anche con l’allegazione di un’autocertificazione in cui le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD.

L’accordo sindacale perfezionato dovrà essere allegato alla domanda di concessione della CIGD.

L’accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, fatta salva una esaustiva informativa sulla dimensione e condizione aziendale, alle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Deroga: le aziende non sono tenute al versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del D.lgs n. 148/2015.

Modalità  di pagamento CIGD e importo: la prestazione di CIGD viene pagata direttamente dall’INPS e solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione da parte della Regione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto previdenziale la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41” (prospetto per il pagamento diretto).

I lavoratori possono richiedere alla propria banca l’anticipazione della CIGD.

L’indennità che spetta ai lavoratori in CIGD è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate.

 

  1. Indennità una tantum in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato

Misura trattamento: indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro.

Lavoratori destinatari: operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione né di reddito di cittadinanza, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Tassazione: L’indennità di 600 euro non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e di conseguenza non viene tassata a fini IRPEF (e addizionali).

Modalità di erogazione: L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo previsto per le indennità dei lavoratori del settore agricolo (396 milioni di euro per l’anno 2020)

 

  1. Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione agricola

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che, secondo la normativa vigente deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto) è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

 

  1. Moratoria straordinaria a favore delle micro, piccole e medie imprese

L’art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che le attività imprenditoriali svolte da microimprese, piccole e medie imprese, che hanno subito in via temporanea una riduzione della liquidità dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, possono presentare una domanda di “moratoria straordinaria“.

La domanda di moratoria può essere presentata:

– per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto; gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

– per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

– per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Condizione richiesta per accedere al moratoria: non presentare esposizioni c.d. “deteriorate”, le imprese richiedenti non devono avere segnalazioni presso la Centrale Rischi. In pratica, la banca può non concedere la sospensione dei pagamenti solo nel caso in cui le imprese non siano in regola con i pagamenti dei finanziamenti in essere.

 

  1. provvedimenti straordinari ismea

ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare che hanno rapporti con l’Istituto, ha adottato i seguenti provvedimenti straordinari:

  1. a. sospensione di tutte le rate dei mutui con scadenza nell’anno 2020. La quota capitale delle rate sospese potrà essere rimborsata nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento mentre la quota interessi sarà consolidata nel debito residuo e ammortizzata per l’intera restante parte del piano;
  2. b. esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal computo della durata preammortamento dei piani di investimenti autorizzati dall’Istituto;
  3. c. estensione automatica delle garanzie ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti per i quali viene richiesto l’allungamento della durata dei piani di ammortamento, senza oneri aggiuntivi per le imprese;
  4. d. liquidazione delle spese sostenute dalle imprese per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata;
  5. e. sospensione dei termini per la realizzazione dei piani aziendali i cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e il 31 luglio 2020;
  6. f. sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le attività di non-performing e di attestazione ai sensi dell’art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016;

Inoltre, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei giovani ed evitare che le misure di contenimento dell’emergenza possano limitare l’accesso alle agevolazioni dell’Istituto:

la pubblicazione del Bando per l’insediamento dei giovani in agricoltura è posticipata a data successiva al 31 luglio 2020;

– il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre è posticipato al 31 maggio 2020.

 

  1. Istituzione di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di Euro

L’art. 78  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituisce un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro. Tale Fondo ha i seguenti scopi: a) coprire totalmente gli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti; b) coprire i costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo[1].

 

  1. Aumento del Fondo per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone indigenti

È incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (art. 78  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

 

  1. Aumento della percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC – Accelerazione dei pagamenti da parte di AGEA

Le aziende agricole che hanno diritto di accedere ai contributi PAC hanno la possibilità di aumentare dal 50% al 70% la percentuale degli anticipi dei pagamenti diretti[2] spettanti alle stesse (art. 78  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Il Ministro delle politiche agricole al fine di garantire liquidità alle imprese agricole e della filiera alimentare, ha chiesto ad Agea, agenzia per le erogazioni in agricoltura, di accelerare l’erogazione dei decreti di pagamento autorizzati nell’ambito della domanda unica, dello sviluppo rurale e dei programmi operativi (Comunicato stampa Mipaaf del 19.03.2020).

 

  1. Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro per il florovivaismo e il lattiero – caseario

Con delibera del 27 marzo 2020 la Regione Lazio ha stanziato 10 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole del settore florovivaistico e lattiero-caseario. La somma è destinata alle aziende coinvolte dalla crisi determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e sarà ripartita in 5 milioni di euro per il settore florovivaistico e 5 milioni di euro per la produzione del latte bovino e bufalino, con eventuale successivo spostamento delle riserve inutilizzate da un settore all’altro.

Ogni azienda agricola potrà ricevere, in regime de minimis, sino a un massimo di 5.000 euro:

  • per le aziende florovivaistiche l’importo erogato sarà determinato in modo proporzionale al fatturato dell’annualità precedente;
  • per le aziende del comparto latte l’importo erogato sarà determinato in relazione al numero di capi allevati.

 

  1. Procedure semplificate per l’accesso al carburante agricolo

Con Determina del 20 marzo 2020 la Direzione Agricoltura della Regione Lazio ha adottato una procedura semplificata per l’assegnazione del gasolio agricolo fino al 30 aprile 2020.

I Comuni capofila potranno, su istanza redatta sul modello “richiesta assegnazione per l’anno 2020” e senza procedere all’istruttoria, procedere all’erogazione a titolo di anticipo di un quantitativo massimo del 50%, calcolato sulla base di quello assegnato l’anno precedente.

In particolare, ai funzionari comunali non vengono più richiesti i seguenti adempimenti:

  1. a. verifica della dichiarazione relativa all’utilizzo del carburante assegnato nell’anno precedente e le eventuali giacenze da decurtare dalla nuova assegnazione;
  2. b. inserimento nella scheda della ditta delle coltivazioni dichiarate e controllo di congruenza rispetto ai terreni e alle macchine a disposizione della ditta richiedente;
  3. c. calcolo del totale spettante per ogni coltura e conseguente creazione del libretto di assegnazione.

E’ inoltre previsto che:

– l’istanza, redatta sul fac-simile del modello presente sul sito istituzionale (percorso Agricoltura/Servizi all’imprese/UMA Utenti Motori Agricoli/Richiesta carburanti) sia intestata e sottoscritta dal richiedente negli appositi spazi, senza dover procedere alla compilazione dei pertinenti allegati indicati alle lettere da A a Q, e trasmessa a mezzo PEC al Comune capofila;

– i Comuni capofila consegnino il libretto in originale ai soggetti richiedenti, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

– la documentazione necessaria alla procedura ordinaria per l’assegnazione del gasolio, dovrà essere integrata successivamente, in quanto propedeutica all’istruttoria definitiva e inoltre, fatte salve ulteriori disposizioni governative in tema di emergenza da COVID-19, le richieste di carburante agricolo successive al 30 aprile 2020, dovranno seguire la procedura ordinaria con le necessarie compensazioni rispetto il quantitativo dovuto a titolo di saldo;

– restano fermi i termini e le scadenze previste per le richieste e le dichiarazioni cosi come stabilito dal D.M. 14 dicembre 2001, n.454.

 

  1. Finanziamenti INAIL a fondo perduto per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli

Soggetti destinatari: le micro imprese e piccole imprese agricole, anche individuali, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, iscritte alla CCIAA (Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2); tali imprese non dovranno aver ottenuto un provvedimento di concessione del finanziamento per l’Avviso Isi  Agricoltura  2016 o per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018 entrambi con riferimento all’Asse di finanziamento dedicato all’agricoltura.

Spese finanziabili: acquisto di un trattore (in aggiunta o in sostituzione ad uno già esistente);

acquisto di una macchina agricola (in aggiunta o in sostituzione ad una già esistente);

acquisto di attrezzatura agricola (es. Rotoballe, Sega Taglia Legna, Decespugliatore, Carro Gru, ecc.)

Gli investimenti finanziabili sono quelli sostenuti per macchinari destinati allo svolgimento di attività dirette esclusivamente alla cura e/o sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria alla coltivazione del fondo o all’allevamento di animali.

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche (Bando INAIL ISI 2019).

Attenzione: Non è ammissibile l’acquisto di beni usati.

Misura del contributo: si tratta di un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso, come di seguito illustrato:

40% per la generalità delle imprese agricole;

50% per i giovani agricoltori under 40.

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 euro e il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 euro.

Modalità e tempistiche della domanda: la domanda dovrà essere presentata in modalità telematica, ma attualmente l’apertura della procedura informatica fissata al 16 aprile 2020 è sospesa. L’aggiornamento di tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda è stato rinviato al 31 maggio 2020.

 

  • ENPAIA – Sospensione dei termini degli adempimenti contributivi per gli addetti e impiegati in agricoltura, nonché per i periti agrari e agrotecnici

Il CDA di Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ha deliberato la sospensione del versamento della contribuzione dovuta da tutti i datori di lavoro agricolo per i dirigenti, i quadri e gli impiegati, in scadenza nel periodo dall’8 Marzo al 30 Settembre 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata all’ENPAIA entro il termine perentorio del 31 luglio 2020 tramite Pec.

Fino al 30 Settembre 2020, inoltre, non verranno intraprese nuove azioni, giudiziali o extragiudiziali, per il recupero dei crediti previdenziali vantati dall’ ENPAIA, fatte salve le attività indifferibili per evitare decadenze e prescrizioni. I termini di pagamento, fino al 30 Settembre 2020, dei piani di rateizzazione in atto sono posticipati al 25 Ottobre 2020, con slittamento di tutte le successive rate dei piani di rateizzazione. La sospensione dei versamenti fino al 30 Settembre 2020, comunque, non è ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva. Analoghe condizioni sono state adottate per i Consorzi di Bonifica.

I Comitati amministratori delle Gestioni Separate di Periti Agrari e Agrotecnici iscritti a ENPAIA hanno deciso la sospensione del versamento dei contributi per la previdenza obbligatoria di Periti Agrari e Agrotecnici con scadenza dall’8 Marzo al 15 Gennaio 2021.

Anche per i Periti Agrari e Agrotecnici i versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021, oppure mediante rateizzazione (fino a un massimo di 10 rate mensili di pari importo per i Periti Agrari e 5 rate mensili per gli Agrotecnici).

La domanda per la rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine del 31 Ottobre 2020 tramite pec (o anche raccomandata a/r per gli Agrotecnici) e non verrà rimborsato quanto già corrisposto. Non saranno intraprese nuove azioni di recupero dei crediti anteriori all’8 marzo (se non per evitare decadenze e prescrizioni). I termini di pagamento dei piani di rateizzazione in atto sono posticipati al 31 Gennaio 2021, con slittamento di tutte le successive rate dei piani di rateizzazione, ma la sospensione dei versamenti non impedisce il rilascio del certificato di regolarità contributiva. Per i soli Agrotecnici le domande di rateizzazione inviate dall’8 Marzo 2020 verranno accolte con decorrenza 31 Gennaio 2021, con maturazione di interessi da detta data e le richieste di regolarizzazione di cui all’estratto conto 2018 andranno regolarizzate entro il 31 Gennaio 2021.

 

  1. Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

a)Soggetti beneficiari: lavoratori agricoli autonomi, concedenti a piccola colonia /compartecipazione familiare e aziende agricole con ricavi (o meglio fatturato) non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso.

Oggetto della sospensione: versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

– ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;

– trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

– IVA;

– contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18).

Sono sospesi inoltre i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’INPS, le cui rate, compresa la prima, rientrano nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Attenzione: si ricorda che i contributi unificati dei lavoratori agricoli vengono liquidati dall’INPS e nel mese di marzo non ci sono scadenze. La ripresa dei versamenti dovuti nel mese di marzo avverrà entro il 1° giugno ovvero in cinque rate mensili partendo dalla fine del mese di maggio.

 

 

  1. b) Soggetti beneficiari: aziende agricole assuntrici di manodopera.

Oggetto della sospensione: la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020, i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3° trimestre 2019 e i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’INPS (sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020).

 

 

 

 

Riferimenti Normativi:

  • L. 17 marzo 2020, n. 18;
  • Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • Messaggio INPS n. 3777/2019;
  • Messaggio INPS n. 1321/2020;
  • n. 457/1972;
  • Accordo quadro tra Regione Lazio e le Parti Sociali regionali del 24 Marzo 2020;
  • Circolare INPS n. 47/2020;
  • L. 2 marzo 2020, n. 9;
  • Circolare INPS n. 37/2020;
  • Determina Regione Lazio n. 4288 del 20/03/2020;
  • Delibera Regione Lazio n. 4710 del 27/03/2020;

Distinti Saluti

 

 

 

Avv. Guglielmo Ascenzi                                                                                 Avv. Giulia Gradellini

 

 

 

 

 

[1] Il regolamento (UE) n. 316 del 2019 ha previsto che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 20 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; in deroga, gli Stati membri possono decidere che l’importo totale degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non possa superare, a determinate condizioni, tra le quali quella di dotarsi da parte degli Stati membri di un registro centrale nazionale, 25 000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

[2] Ai sensi del Reg. (CE) 17/12/2013, n. 1307/2013, i pagamenti diretti si articolano in: 1) pagamento di base unico per superficie(obbligatorio); 2) pagamento redistributivo; 3) pagamento ecologico – c.d. greening (obbligatorio, con un massimo consentito fino al 30%, limite utilizzato interamente dall’Italia); 4) pagamento per le zone con vincoli naturali (facoltativo con un massimo del 5%); 5) pagamento per i giovani agricoltori (obbligatorio, con un massimo del 2%,; 6) pagamento accoppiato alla produzione per specifiche produzioni esclusi il tabacco e le patate (facoltativo con un massimo del 15%, l’Italia ha fissato all’11% la soglia massima utilizzabile). L’Italia, nell’ambito di tale pagamento, ha indirizzato le risorse prevalentemente a tre settori: la zootecnia, da carne e da latte, con una percentuale del 49%; i seminativi per il 34%; l’olivicoltura per il restante 16%. Nell’ambito del settore dei seminativi ricadono anche i premi per il Piano proteico nazionale; 7) pagamento a favore dei piccoli agricoltori (facoltativo, con un massimo dl 10%, limite utilizzato interamente dall’Italia). Con il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante misure di rilancio per i settori agricoli in crisi e della pesca, è stato previsto, all’articolo 10-ter, comma 1, la possibilità di corrispondere, entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere delle situazioni di crisi, un’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC). Il comma 2 ha specificato che l’importo dell’anticipazione è stabilito in misura pari al 50 per cento dell’importo richiesto per i pagamenti diretti. Tale percentuale viene ora innalzata al 70 per cento.

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