CAUSE GIUSTIFICATIVE DELLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO
Il giudice pronuncia l’addebito della separazione in caso di violazione dei doveri reciproci posti dalla legge a carico dei coniugi (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contribuzione).
Questo comporta, per il coniuge al quale è stata addebitata la separazione, la perdita dei diritti successori e del diritto all’assegno di mantenimento.
L’addebito della separazione viene disposto dal Giudice su richiesta di parte, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri e degli obblighi nascenti dal matrimonio e l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio all’educazione della prole.
La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha individuato diverse cause di addebito, le più frequenti sono:
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale: rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale” (Cass. n. 8512/2006).
Assenza di intesa sessuale e rapporti affettivi: secondo la Cassazione, il comportamento del coniuge che si rifiuta di intrattenere rapporti sessuali con l’altro giustifica da solo la pronuncia di addebito della separazione. Per i giudici di legittimità il persistente rifiuto di intrattenere rapporti sessuali ed affettivi con il partner può comportare all’altro coniuge una situazione di disagio e frustrazione e, a volte, anche irreversibili danni sul piano dell’equilibrio psicofisico. Questo costituisce una gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner e configura una violazione dell’inderogabile dovere di assistenza morale sancito dall’art. 143 cod.civ. (Cass. n.6276/2005).
Maltrattamenti e violenze psicofisiche: i comportamenti violenti ed i maltrattamenti non sono mai giustificati, neppure se provocati dall’altro coniuge. Le condotte di maltrattamenti ed ingiurie poste in essere dall’un coniuge nei confronti dell’altro sono evidentemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio e tali da determinare l’intollerabilità della ulteriore convivenza; possono essere ritenuti dal giudice elementi di per sé sufficienti a determinare l’addebito della separazione a carico di un coniuge.
Incapacità di procreare: può essere considerata causa di addebito della separazione aver taciuto al coniuge la propria incapacità a procreare; ciò giustifica l’addebito in capo al coniuge sterile o impotente in quanto lesione di un diritto fondamentale dell’altro, quale quello di realizzarsi nella famiglia e nella società anche come genitore (Cass. n. 6697/2009).
Abbandono del tetto coniugale: è considerata causa di addebito della separazione l’abbandono del tetto coniugale, ammesso che non vi sia giusta causa, quale ad esempio la mancanza di una serena intesa sessuale (Cass.n. 8773/2012).
Frequentare siti di incontri costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà
Con il passare del tempo, la giurisprudenza ha dovuto fare i conti con il nostro diverso modo di instaurare e vivere i rapporti umani ed in particolare le relazioni amorose.
Il web costituisce per molti di noi un mondo parallelo, dove esprimere le nostre passioni, fare nuove amicizie e, perché no, vivere anche una vita diversa da quella che ci siamo costruiti.
Spesso, la tanto desiderata fuga dalla realtà avviene, per uomini e donne dei nostri tempi, attraverso la frequentazione di siti di incontri: ma è bene fare attenzione, perché con una recentissima pronuncia la Corte di Cassazione (ordinanza n. 9384/2018) ha stabilito che l’iscrizione a qualsiasi sito di incontri costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà ed in quanto tale può essere idoneo a giustificare la richiesta di separazione con addebito.
Nel caso che ci occupa, l’uomo lamentava l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie e richiedeva l’addebito della separazione per la violazione dell’obbligo di coabitazione, ritenendo erroneamente che non vi fossero per la stessa i presupposti per sentirsi “tradita”. Richiedeva, altresì, di eliminare l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento alla moglie.
La Corte, però, ha ritenuto integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie, confermando la corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore della stessa.
Per gli Ermellini, infatti, la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet è “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, il giudice potrebbe accogliere la richiesta di addebito della separazione laddove venga dimostrato che l’iscrizione a siti di incontri online sia stata causa determinante la rottura del vincolo matrimoniale.
A cura di
Avv. Simona Vettori
Officina Lex Studio Legale