Quante volte vi è capitato di prendere il cellulare e scattare foto ad una persona che in quel momento ha catturato la vostra attenzione, magari perché vestita in modo estroso oppure perché coinvolta in una situazione bislacca?
Oggi, vivendo in una realtà digitale, siamo tutti muniti di uno smartphone, pronti a catturare un’immagine o un particolare che ci colpisce.
Ma per i cultori dello scatto segreto è bene fare maggiore attenzione.
Per la Cassazione integra il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) scattare foto o fare delle brevi videoriprese con il proprio cellulare, in quanto atteggiamento lesivo della tranquillità personale (Cass. sent. n. 9446/18 del 1.03.2018)
È il caso di chi è stato sorpreso a inseguire una giovane donna all’interno di un centro commerciale intento a riprenderla e a scattare foto con il proprio smartphone.
Il Pubblico Ministero ravvisando, nel caso di specie, il reato di molestia aveva convalidato il sequestro probatorio del cellulare dell’indagato e sulla conseguente richiesta di riesame ex art. 324 c.c.p. del decreto di convalida, il Tribunale di Palermo si era pronunciato con ordinanza confermando tale provvedimento.
Cosa succede se la persona non se ne accorge?
Gli scatti sono stati pochi e sporadici, la persona ritratta non se ne era neppure avveduta: non vi sono gli elementi, secondo il ricorrente, per ritener configurata una lesione della tranquillità personale, bene giuridico tutelato dalla norma.
Non sono dello stesso avviso i giudici di legittimità. L’art. 660 c.p, invero, mira a tutelare l’ordine pubblico mediante la repressione di fatti che colpendo la quiete privata possono generare situazioni di disordine. L’interesse privato riceve, pertanto, una protezione soltanto riflessa, sicché la tutela penale viene riconosciuta indipendentemente dalla volontà delle persone molestate.
Sussiste il reato anche se è un personaggio famoso?
La risposta a questa domanda è affermativa. La giurisprudenza ritiene, infatti, che ai fini della sussistenza del reato previsto dall’art. 660 c.p, “la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune, cosicché nell’ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio (Sez. 5 n. 7355 del 23/05/1984, De Gasperi, Rv. 165668; Sez. 1 n. 18145 del 2/04/2014, Cristodero, n.m.)”.
Quali conseguenze?
Potreste subire un procedimento penale per molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p), indipendentemente dalla percezione della persona fotografata e la pubblica accusa potrebbe disporre il sequestro probatorio del telefono cellulare (in quanto corpo del reato), anche si gli scatti sono stati pochi e sporadici.
dott.ssa Simona Vettori