Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare il tasso alcolemico o l’assunzione di sostanze stupefacenti non costituisce un illecito penalmente rilevante qualora l’interessato non sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia.
A ribadire il principio, espresso più volte dalla giurisprudenza di legittimità, è stata una recentissima sentenza della Cassazione penale del 9.02.2018 (1).
Il fatto riguarda un automobilista condannato dal Giudice di primo grado alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per anni due e la confisca amministrativa del veicolo, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c) del Codice della Strada, poiché aveva rifiutato di sottoporsi all’accertamento diretto a verificare il tasso alcolemico, a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto.
A ribaltare l’esito dei giudizi di primo e secondo grado è stata la Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 6526 del 2018, ha annullato la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.
Il recente orientamento della giurisprudenza, infatti, sostiene che debba essere attuato il sistema di garanzie ex art. 114 disp. att. c.p.p. nei confronti del conducente del veicolo, laddove venga avviata la procedura di accertamento dell’alcolemia attraverso l’alcoltest, anche nel caso in cui l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento.
Dunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test viene concretamente effettuato, pena l’insussistenza del reato.
(1) Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2018, (ud. 24/01/2018, dep.09/02/2018), n. 6526