Il 23 dicembre scorso è entrato definitivamente in vigore il FOIA (acronimo di freedom of information act): la nuova regolamentazione dell’accesso agli atti amministrativi, contenuta nel d.lgs. n. 97 del 2016.
Come tutti dovrebbero sapere, la disciplina dell’accesso agli atti della P.A. non è qualcosa di nuovo per l’ordinamento italiano che, già dal 1990 con la legge n. 241, garantisce la conoscibilità degli interna corporis burocratici a fronte di una richiesta motivata e specifica da parte di chi abbia “un interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto dell’accesso; attuando così quel principio di trasparenza amministrativa contemplato all’art. 1 della medesima legge.
Proprio la trasparenza dell’azione e dell’organizzazione amministrativa, quale valore fondamentale di democrazia e strumento di contrasto al fenomeno corruttivo, ha spinto il legislatore delegato ad introdurre nel maggio scorso la nuova disciplina dell’accesso civico agli atti amministrativi che si innesta sul d.lgs. 33/2013, permettendo in tal modo un controllo diffuso sull’esercizio del potere.
Il d.lgs. 97/2016, in effetti, riconosce a chiunque e in maniera totalmente gratuita l’accesso agli atti amministrativi. Dalla richiesta l’ente interessato ha un termine di trenta giorni per dare risposta all’istante e potrà opporre un rifiuto motivato solo in caso di necessità di tutelare interessi supervalenti, quali la sicurezza dello Stato, la difesa militare, l’ordine pubblico costituzionale, ma anche interessi inerenti la privacy di terzi coinvolti, nell’ottica di un non sempre facile bilanciamento di valori.
Il d.lgs. 33/2013, quindi, così come modificato e completato dalla recente normativa, garantisce l’accesso civico, non solo in riferimento agli atti che la P.A. deve obbligatoriamente pubblicare sul proprio indirizzo web, configurandosi in questo caso una sanzione all’inadempimento relativo, ma anche e soprattutto relativamente a quanto è estraneo all’obbligo di pubblicazione; così riempiendo di reale contenuto la formula di “amministrazione trasparente”, per molto tempo rimasta disattesa.
Non è poi trascurata la posizione di chi si veda opporre un rifiuto: in tali casi si prevede la possibilità di ricorrere al responsabile anticorruzione, nel caso siano interessate le amministrazioni centrali, o al difensore civico, quando invece interessate siano le amministrazioni degli enti locali.
Al ricorso amministrativo si affianca poi quello giurisdizionale con competenza del Tar.
In riferimento al profilo giustiziale si osserva, infine, che viene mantenuta la giurisdizione esclusiva speciale, sintomo di una visione del cittadino ancora titolare, più che di un diritto, di quello che è un interesse legittimo all’accesso.
OfficinaLex Studio Legale Bartoletti-Ascenzi
Federico Melis