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TRUFFA ED E-COMMERCE, LA COMPETENZA TERRITORIALE IN UN PRECARIO EQUILIBRIO.

14 Novembre 2016Autore: admin

competenza territorialeLa rivoluzione informatica ed elettronica è in atto. Nessuno al giorno d’oggi può negare lo straordinario sviluppo e gli innumerevoli vantaggi che discendono dalla digitalizzazione della vita quotidiana. Si usa internet per stare in contatto con amici e parenti, magari lontani, per fare ricerche e approfondimenti, per vedere film o video.

Di non secondaria importanza è anche il fenomeno del mercato che adeguandosi alle moderne tecnologie ha trovato una piattaforma importantissima nell’ e-commerce, cioè l’acquisto e la vendita in rete. Siti come ebay o subito.it sono solo alcuni esempi di tale fenomeno, che permette di concludere affari vantaggiosi.

Il rischio è però dietro l’angolo; poiché  è cresciuta la possibilità di fare accordi convenienti è cresciuta proporzionalmente anche la probabilità di rimanere vittime di truffe che sempre di più vengono perpetrate tramite internet.

Ed è proprio sulla truffa nell’e-commerce che si è sviluppato un confronto, si oserebbe dire appassionante, tra la Corte di Cassazione e la sua Procura Generale.

Il punctum pruriens è  l’interpretazione  degli artt. 8 c.p.p. e 640 c.p., e cioè la determinazione della competenza territoriale nel reato di truffa, e quindi il luogo di consumazione del delitto,  alla luce delle nuove prassi commerciali.

La vecchia e letterale interpretazione sembra totalmente inappropriata per far fronte ai sempre più comuni mezzi di pagamento elettronico, ed in particolare alle carte prepagate e postepay, ove la difficoltà si annida nella mancanza di un “conto” che localizzi l’ingiusto profitto.

Così, sulla base di una seria ponderazione, la Procura Generale ha elaborato un nuovo indirizzo interpretativo, abbandonando il precedente orientamento che individuava la competenza, ex art.8 c.p.p., nel luogo ove fosse effettuato il versamento.

Sulla base del recente spunto giurisprudenziale, invece, la determinazione della competenza si ricaverebbe dal luogo in cui sia stata attivata la carta od il conto ad essa collegata.

Il ragionamento della Procura pertanto risulta lineare: parte dalla presa di coscienza della diffusione dell’e-commerce, passa per il riscontro che il precedente indirizzo interpretativo risulta antieconomico a livello processuale (permettendo  il radicarsi presso più Procure di tanti procedimenti penali, quanti sono i versamenti nei confronti dello stesso annuncio “truffaldino”) e giunge ad una nuova interpretazione che permette di accentrare in un unico ufficio la trattazione della medesima truffa perpetrata a più persone.

Non condivide quanto sopra esposto la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 25230/15, ha riconfermato il precedente orientamento interpretativo, asserendo che il versamento su postepay realizza “contestualmente l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento”.

La Procura Generale rimane per altro sui suoi passi.

Soltanto la futura giurisprudenza potrà chiarire quale delle due interpretazioni sia la corretta.

 

OfficinaLex – Studio Legale Bartoletti Ascenzi

 

Dott. Federico Melis

 

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 giugno 2015, n. 25230

Rilevato in fatto

  1. Con sentenza resa in data 3 ottobre 2013, il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, investito dei giudizio nei confronti di A.M. imputato del reato di truffa, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, nella cui circoscrizione era stato conseguito il profitto dei reato. Come risulta dal capo di imputazione a M. era stato contestato di aver promesso e garantito a R.C. per la somma di mille euro la vendita di autovettura Fiat Panda 4×4 a mezzo del sito internet autoscout24.it, inducendolo in errore sull’imminente passaggio di proprietà e sul buon fine della trattativa, procurandosi l’ingiusto profitto di 400 euro richiesta e ottenuta a mezzo di ricarica su carta postepay a se’ intestata, con pari danno della persona offesa.
    A ragione della decisione, osservava che M. aveva incassato il danaro della vendita tramite accreditamento sulla propria postepay, conseguendo il profitto in Borgosatollo, provincia di Brescia, luogo della sua residenza idoneo a radicare la competenza territoriale anche in forza della regola suppletiva prevista dall’art. 9 cod. proc. pen..
    2. II Tribunale di Brescia, a sua volta, si riteneva incompetente osservando che la consumazione dei delitto si era verificata al momento e all’atto con cui la persona offesa aveva proceduto al versamento del denaro sulla carta “ricaricabile” postepay dell’imputato, essendovi coincidenza temporale tra il versamento dei denaro da parte della persona offesa e il conseguimento dei profitto da parte dell’autore del reato (essendo la ricarica immediatamente eseguita al momento stesso del versamento effettuato dall’offeso), con la conseguenza che la competenza per territorio doveva essere radicata nel luogo di compimento dell’ operazione, cioè Favara, compresa nel circondario del Tribunale di Agrigento.

Considerato in diritto

  1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici a conoscere dei processo consegue una stasi insuperabile, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
    2. II conflitto va risolto riconoscendo la competenza dei Tribunale di Agrigento. In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’ autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” dei soggetto passivo (S.U. – 16.12.98, Cellammare, CED 212079).
    La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che la truffa c.d. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. II – 29.01.98, Stabile, CED. 209671; sez. II – 16.04.97, Tassinari, CED 207831). Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente e il danno da parte dei soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l’oggetto materiale dei reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell’acquisizione da parte dell’autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell’agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione dei patrimonio della parte offesa. Nel caso in esame, tuttavia, il raggiro è stato realizzato attraverso l’uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una
    carta propria o di terzi. Il conseguimento dei profitto da parte dei soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l’effettivo conseguimento dei bene da parte dell’agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. La competenza territoriale va quindi radicata nel luogo ove è stato effettuato il versamento, cioè Favara.
    3. Per le ragioni esposte, ai sensi dell’art. 32 cod. proc. pen., deve essere dichiarata la competenza del Tribunale monocratico di Agrigento.

P.Q.M.

Dichiara la competenza dei Tribunale monocratico di Agrigento, cui dispone trasmettersi gli atti.

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