La mamma è sempre la mamma: non esiste donna che possa sostituirsi nella vita di un uomo alla madre. A volte, però, il legame speciale tra figli e mamme può degenerare, andando a sfociare in atteggiamenti “mammoni” o “bamboccioni”. Non sono pochi i casi, in effetti, dove uomini adulti mantengono con la propria genitrice un rapporto puerile se non addirittura infantile, mancando quello step di maturità che dovrebbe invece spingere ad un netto taglio del cordone ombelicale.
L’argomento di rilevanza interdisciplinare, ha interessanti risvolti anche in ambito giuridico, ed in effetti è proprio su tale materia che interviene la Suprema Corte di Cassazione I sez. Civile con sent. n. 19691 del 2014.
Nel caso specifico i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza di delibazione della Corte d’Appello di Brescia, con la quale si riconosceva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per la presenza di una grave patologia in capo ad uno dei due coniugi, specificamente nel legame morboso del marito con la propria madre.
Il legame morboso avrebbe dunque impedito, secondo il tribunale ecclesiastico, l’adempimento dei comuni doveri coniugali, tanto da affermarsi che “quest’ultimo (il marito), a causa delle sue condizioni psichiche non ha saputo assumere l’obbligo – da ritenersi essenziale sulla base del contenuto dei canoni 1055 § 1, 1057 § 2, 1056 e 1055, sull’essenza, le proprietà e le finalità istituzionali del matrimonio – di quella minima integrazione psicosessuale che il matrimonio richiede (remedium concupiscentiae), mostrandosi anaffettivo e indifferente”.
Respingendo i ricorsi della ormai ex moglie, la Cassazione ha voluto affermare nuovamente l’indirizzo giurisprudenziale per cui il giudice italiano non può sindacare nel merito la decisione del tribunale ecclesiastico ed ha affermato, stante la richiesta di annullamento del matrimonio dello stesso marito “mammone”, che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano “un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato”.
Officina Lex – Studio legale Bartoletti Ascenzi
Federico Melis
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 22 maggio – 18 settembre 2014, n. 19691
Presidente Vitrone – Relatore Bisogni
Rilevato che:
- E.M., con atto di citazione del 6 aprile 2012, ha convenuto in giudizio F.T. davanti alla Corte di appello di Brescia per sentire dichiarare l’efficacia della sentenza ecclesiastica emessa il 30 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto da E.M. e F.T. a Mantova l’8 settembre 2007.
Si è costituita F.T. che ha chiesto il rigetto della domanda di delibazione e in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda, la condanna del M. al pagamento della somma di 2.000.000 di euro in via provvisoria ex art. 8 ultimo comma n. 2 dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge n, 121 del 25 marzo 1985, ed ex art. 129 bis c.c. con rinvio delle parti davanti al giudice competente per la decisione definitiva su detta domanda riconvenzionale.
3. La Corte di appello di Brescia ha dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio fra E.M. e F.T..
4. Ricorre per cassazione F.T. affidandosi a due motivi di impugnazione. Con il primo di tali motivi deduce l’omesso esame da parte della Corte bresciana della parte della sentenza del Tribunale Ecclesiastico, ripresa dalla relazione peritale, descrittiva della patologia riscontrata nel M. e manifestatasi, dopo le nozze, in note marcate di dipendenza dalla figura materna e nelle problematiche sessuali conseguenti rilevate dai test. Patologia produttiva dell’incapacità ad assumere l’obbligo di quella minima integrazione psico-sessuale che il matrimonio richiede con la conseguenza di un comportamento anaffettivo e indifferente nei confronti della T.. La gravità di tale patologia produttiva di una forma di incapacità riconosciuta dal giudice ecclesiastico come causa di nullità del matrimonio era stata, secondo la valutazione del Tribunale ecclesiastico, celata dal M. alla T. prima delle nozze ma la Corte di appello di Brescia, a giudizio della ricorrente, ha stravolto il significato dell’espressione “celata” attribuendole la valenza di non conoscibilità della patologia da parte dello stesso M. se non dopo l’inizio della vita matrimoniale.
5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta l’affermazione della Corte di appello di Brescia secondo cui la causa di nullità accertata dal Tribunale Ecclesiastico rientra nella cornice della incapacità, non diversa sostanzialmente dalle ipotesi di invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c., con la conseguenza che la tutela della buona fede della T. non può essere reclamata come ostacolo alla delibazione. Al contrario ritiene la ricorrente che vi è la prova che il M. ha voluto affrontare il matrimonio pur essendo consapevole di non poterlo affrontare mentre va esclusa una incapacità di intendere e volere. In definitiva secondo la ricorrente la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che ha dichiarato la nullità del matrimonio per il comportamento accertato nel M. – che ha celato alla fidanzata importanti parti di sé che lo rendevano e rendono idoneo ad affrontare il matrimonio – non può essere delibata perché contraria all’ordine pubblico, al principio di tutela della buona fede e dell’affidamento.
6. Si difende con controricorso E.M. ed eccepisce la inammissibilità del ricorso oltre a contestarne la fondatezza.
7. Le parti depositano memorie difensive.
Ritenuto che
- il ricorso è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, non presenta carenze tali da farlo ritenere privo di autosufficienza, deduce un vizio motivazionale compatibile con il nuovo disposto dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e contesta l’applicabilità nella specie degli artt. 120 e 122 cod. civ. Non può quindi, per altro verso, affermarsi la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis in quanto, oltre che sull’omesso esame di una parte delle valutazioni peritali recepite dalla sentenza ecclesiastica, si incentra sulla inapplicabilità al caso di specie degli artt. 120 e 122 del codice civile, profilo che non è comunque riferibile alla applicazione di una giurisprudenza di legittimità idonea a risolvere la controversia senza una preventiva delibazione degli aspetti specifici e delle motivazioni che hanno costituito l’oggetto delle valutazioni e le ragioni della decisione del tribunale ecclesiastico.
9. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato in quanto – come si evince dalla stessa lettura del ricorso – non vi è stata, da parte della Corte distrettuale bresciana, né una mancata considerazione delle patologie della personalità del M., riscontrate in sede peritale e nella motivazione della sentenza ecclesiastica, né vi è stata una omessa considerazione dell’espressione “celate” che ha invece costituito l’oggetto di una interpretazione, non condivisa dalla ricorrente, ma che deve ritenersi compatibile, per quanto si dirà in seguito, con il dispositivo e le motivazioni della sentenza ecclesiastica.
10. Va pertanto ritenuto che non ricorre l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (cfr. Casa. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014) rispetto a profili della decisione rotale (derivanti dall’esame della consulenza svolta in quel giudizio) che la Corte di appello di Brescia ha esaminato pervenendo a una valutazione, ai fini della delibazione, non condivisa dalla ricorrente ma la cui discussione non è ammissibile in questa sede sulla base della deduzione di una violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
11. I1 secondo motivo di ricorso presenta invece dei profili di maggiore complessità riferibili alla esatta individuazione del contenuto della sentenza ecclesiastica e alla sua compatibilità con l’ordinamento italiano.
12. Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. i n. 24967 del 6 novembre 2013) nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito e, pertanto, va cassata la decisione della Corte d’appello, che abbia fornito una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (nella specie la Corte di appello aveva rigettato la domanda di “exequatur” della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per incapacità di assunzione degli obblighi matrimoniali da parte di un coniuge, basandosi su una diversa interpretazione degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d’ufficio nel giudizio ecclesiastico).
13. Questa ipotesi non si è verificata nel caso in esame se si hanno presenti l’oggetto del giudizio ecclesiastico, il contenuto della motivazione e il dispositivo della sentenza.
14. Quanto all’oggetto del giudizio devono qui riportarsi alcuni passaggi della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo che chiariscono con precisione il thema decidendum. Con libello presentato il 12 gennaio 2009 il sig. Edoardo Man fredini ha domandato al Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo declaratoria di nullità del matrimonio contratto con la sig.ra F.T., adducendo quale motivazione l’incapacità di quest’ultima ex can. 1095 n. 2 e/o n. 3 del C.J.C. La parte convenuta si è costituita in giudizio e ha depositato una relazione peritale sulla sua persona. Nel corso dell’istruttoria sono state sentite le parti e i testimoni ed è stata disposta una consulenza tecnica su entrambe le parti. Con istanza del 1 marzo 2010 il patrocinio dell’attore ha domandato l’estensione del dubbio di causa affinché comprendesse l’ipotesi di nullità prevista dal can. 1095 n. 3, anche in capo all’attore e non solo alla convenuta. Con decreto del 15 marzo 2010 il Preside del Collegio, istruttore della causa, ha stabilito allora di fomulare nei termini seguenti il dubbio di causa: “se consti la nullità del matrimonio celebrato nella basilica di Santa Barbara, nella parrocchia di San Pietro in Cattedrale, nella città episcopale di Mantova, il giorno 8 settembre 2007 da E.M. e F.T., per difetto di discrezione di giudizio ex can. 1095 n. 2 da parte della donna e/o per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte di entrambi i contraenti o di uno di essi, ex can. 1095, n. 3.
15. Dispone il canone 1095 che: “Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (nel testo latino “sunt incapaces matrimonii contrahendi..2) qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa Tura et officia matrimonialla essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3) qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent”).
16. Esclusa la nullità per i capi relativi a F.T., perché non provati tanto nella ricostruzione dei fatti quanto nella valutazione peritale, il Tribunale ecclesiastico ha preso in esame il capo di nullità attribuito a E.M. dopo aver rilevato che secondo l’interpretazione giurisprudenziale (sentenza coram Bocca fola) affinché si verifichi una incapacità ex can. 1095 n. 3 si deve ritenere provato che il coniuge sia affetto, a causa della sua condizione psichica, da incapacità di assumere e adempiere un obbligo matrimoniale essenziale.
17. La sentenza, all’esito del riscontro delle risultanze istruttorie, degli accertamenti peritali e dello stesso riconoscimento della difesa del M. ha ritenuto provate le condizioni predette affermando che quest’ultimo, a causa delle sue condizioni psichiche non ha saputo assumere l’obbligo – da ritenersi essenziale sulla base del contenuto dei canoni 1055 § 1, 1057 § 2, 1056 e 1055, sull’essenza, le proprietà e le finalità istituzionali del matrimonio – di quella minima integrazione psicosessuale che il matrimonio richiede (remedium concupiscentiae), mostrandosi anaffettivo e indifferente nei confronti di F.T..
18.11 Tribunale ecclesiastico ha pertanto statuito che non consta la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio e/o per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte di F.T. mentre consta la nullità per incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio da parte di Edoardo Bernardini.
19. Come si vede l’oggetto del giudizio e della decisione del Tribunale ecclesiastico non è stato né l’accertamento dell’esistenza di un vizio di consenso da parte del M. al momento della celebrazione del matrimonio né l’accertamento della consapevolezza della sua incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio al momento della sua celebrazione né, tantomeno, l’accertamento del doloso occultamento di tale incapacità nei confronti della T.. Ciò toglie rilevanza, nella prospettiva in discussione, all’interpretazione dell’espressione celare, su cui si è soffermata la Corte bresciana e che ha continuato ad interessare le difese delle parti anche in questo giudizio, espressione utilizzata dal C.T.u del giudizio ecclesiastico, non in forma assertiva ma ipotetica (“questi aspetti personologici di E.M., celati nel periodo del fidanzamento o quantomeno poco evidenti o sottovalutati, si sono resi evidenti fin dall’inizio della convivenza coniugale”) con lo scopo di rendere plausibile la manifestazione di una incapacità sconosciuta prima del matrimonio riferendola a una patologia già in atto ma non necessariamente evidente e che si è dimostrata non superabile alla prova del matrimonio.
20. Dal punto di vista della compatibilità con l’ordinamento italiano tale ricognizione dell’oggetto del giudizio e della sentenza del Tribunale ecclesiastico porta a ritenere appropriato, salvo quanto si dirà in seguito, il solo riferimento all’art. 122 terzo comma n. 1 del codice civile secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge riguardante l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.
21. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato (cfr. Cass. civ. sezione i n. 12144 del
9 dicembre 1993) che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per incapacitas (psichica) assumendi onera coniugalia di uno dei coniugi non trova ostacolo nella diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile in tema di invalidità del matrimonio per errore (essenziale) su una qualità personale del consorte e precisamente sulla ritenuta inesistenza in quest’ultimo di malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale (art. 122, terzo comma, n. 1 cod. civ.), poiché detta diversità non investe un principio essenziale dell’ordinamento italiano, qualificabile come limite di ordine pubblico.
22. Per altro verso deve richiamarsi, in tema dì legittimazione del soggetto cui sia imputabile la nullità a proporre la richiesta di delibazione, la recente sentenza di questa Corte secondo cui, in tema di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della invalidità del matrimonio concordatario, deve negarsi l’esistenza, nell’ordinamento nazionale, di un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato.
23. Va infine escluso che l’accoglimento della richiesta di delibazione comporti una lesione del diritto alla tutela dell’affidamento e buona fede del coniuge che al momento del matrimonio non era consapevole dell’incapacità dell’altro coniuge ad assumere un obbligo essenziale del matrimonio quale quello accertato nella sentenza ecclesiastica oggetto della richiesta di delibazione. Nel diritto italiano tale situazione legittimerebbe il coniuge inconsapevole a impugnare il matrimonio ai sensi dell’art. 122 terzo comma n. 1 c.c.. A parte però il richiamo alle precedenti considerazioni sull’oggetto del giudizio ecclesiastico, che non ha investito la conoscenza o conoscibilità, da parte della T., al momento o ancor prima del matrimonio, dell’incapacità del M., deve richiamarsi la giurisprudenza in tema di rilevanza dell’affidamento del coniuge che non ha dato causa all’invalidità del matrimonio concordatario. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti le situazioni di vizio psichico agsunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico. Analogamente deve ritenersi che in un caso come quello in esame in cui l’altro coniuge ha determinato con la sua incapacità, derivante da una patologica psichica, la invalidità del matrimonio concordatario si pone,,sia pure ex post, una questione di effettività e validità del consenso che prevale sulla tutela dell’affidamento riposto dal coniuge inconsapevole al momento della celebrazione del matrimonio.
24. Non esistono in definitiva, come già accertato dalla Corte distrettuale, ostacoli al riconoscimento nell’ordinamento italiano dell’efficacia della sentenza, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, di nullità del matrimonio concordatario contratto da E.M. e F.T.. Mentre sul rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla T. ex art. 129 bis è inammissibile il ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ. n.. 8857 del 1 giugno 2012 secondo cui il provvedimento con il quale la Corte d’appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, sì che deve escludersi 1`esperibilità, avverso tale provvedimento, del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio). Come è stato chiarito dalla stessa parte ricorrente nella memoria difensiva, la domanda è attualmente oggetto di separato giudizio davanti al Tribunale di Mantova.
25. Va pertanto respinto il ricorso della T. con condanna alle spese del giudizio.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 6.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2014.