Qual’è la parte processuale a cui spetta in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avviare la procedura di mediazione obbligatoria? Ebbene l’orientamento giurisprudenziale, formatosi negli ultimi anni, ritiene, in maniera unanime, che sia il soggetto opponente colui che è gravato dall’onere di avviare il procedimento di mediazione e su cui incombono anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014, Trib. Firenze 30.10.2014, Trib. Siena 25.06.2012, Trib. Nola 24.02.2015).
Pertanto, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo comporterebbe in capo all’opposto, già in possesso di un titolo destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, l’onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, con ciò contraddicendo la ratio del giudizio di opposizione che ha la propria peculiarità nel rimettere l’instaurazione del giudizio, e, quindi, la sottoposizione al vaglio del giudice della fondatezza del credito ingiunto, alla libera scelta del debitore, tanto affermano i Giudici del Tribunale di Genova nella sentenza, sez. 3 civ., 15.06.2015 n. 1914. Ed ancora appare la sentenza attenzionata interessante in quanto i Giudici sostengono che ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla conferma del decreto ingiuntivo opposto meglio si armonizza, inoltre, col contesto normativo in cui si inserisce il giudizio di opposizione e, in particolare, con il sistema di sanzioni previste dall’ordinamento a fronte dell’inattività del debitore ingiunto: il decreto ingiuntivo, infatti, acquista esecutività sia quando viene dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione tardiva (combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c.), sia nell’ipotesi di costituzione tardiva dell’opponente (art. 647 c.p.c.) sia per il caso di dichiarazione dell’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c., (art. 653 c.p.c.). Ne consegue, pertanto, che l’interesse nel giudizio di opposizione è esclusivamente dell’opponente e, quindi, gravando su di esso opponente l’onere di promuovere la mediazione, il decreto ingiuntivo non potrà che essere confermato. Tanto viene di recente confermato dalla Sentenza n. 24629 del 03/12/2015 Cassazione Civile affermando che è dunque sull’opponente che deva gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.
—
Avvocato Maria Grazia Fumarola